Ecco le motivazioni della sentenza sul processo
L'inquinamento complessivo del sistema calcio italiano, l'alterazione delle partite del campionato 2004-2005, i contatti e gli incontri tra gli appartenenti all'associazione a delinquere. Associazione sussistente, benche' prescritta. Lo confermano le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione si e' espressa sul processo Calciopoli, dichiarando l'estinzione per prescrizione, appunto, delle contestazioni per l'ex ad bianconero Antonio Giraudo, condannato in appello a un anno e otto mesi.
La sentenza, che si riferisce alle posizioni di chi come Giraudo ha scelto di essere processato in abbreviato - mentre altri, come Luciano Moggi, hanno optato per l'ordinario, in Cassazione con gli stessi giudici - chiude il processo penale annullando il verdetto di appello, ma conferma le condanne al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, tra cui quella di Giraudo a favore del Bologna, rappresentato dall'avvocato Bruno Catalanotti, legale che ha diffuso stralci delle motivazioni. Commentando, sarcastico: "Serve altro per indurre i responsabili a risarcire le societa' ed a 'chiudere' questa triste vicenda?".
I giudici hanno respinto i 13 motivi di ricorso di Giraudo, rilievi difensivi diretti a smentire la sussistenza dell'associazione e il coinvolgimento diretto e consapevole dell'ex ad juventino: "sono infondati" e in parte inammissibili. Ed e' confutando un'argomentazione difensiva, che la Corte scrive: "sono proprio i diretti contatti tra gli emissari della societa' che avevano concorso a predisporre le griglie arbitrali e l'arbitro definitivamente sorteggiato, a costituire la prova dell'inquinamento complessivo del sistema" iniziato con la predisposizione delle griglie e dunque, "della piena operativita' di un sistema ben organizzato costituito da soggetti a vario titolo e con vari ruoli, intenzionati a porre in essere condotte penalmente illecite dirette a influire sul campionato di calcio di serie A 2004-2005".
In relazione all'associazione, la Corte osserva che la sua esistenza e "l'intraneita' di Giraudo nel sistema illecito facente capo a detta struttura" e' dimostrato anche "dalle schede estere comprate in Svizzera e in grado di neutralizzare tentativi di intrusione da parte di estranei" da distribuire "a quei soggetti con i quali avrebbe dovuto, di volta in volta, interfacciarsi per il perseguimento di determinate esigenze (...) ponendosi al riparo di occhi ed orecchie indiscrete: tale sistema inusitato e per certi versi ingegnoso" costituisce "la base fondante del funzionamento dell'associazione come esattamente ritenuto dalla Corte di appello".
Ci sono poi gli incontri e le riunioni "di carattere programmatico e destinate ad una cerchia di persone (Giraudo, Moggi, Pairetto e Bergamo) spesso tenute a ridosso di determinati incontri calcistici". E la predisposizione delle griglie, manovra "non soltanto propedeutica all'assegnazione delle gare a determinati arbitri, e, dunque, ad un possibile loro condizionamento da parte dei vertici dirigenziali di determinate societa' (...) in combutta coi vertici arbitrali", ma come "dimostrativa della vicinanza dell'arbitro di volta in volta designato, ai soggetti attivi nell'ipotizzato gruppo associativo".