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L'INCHIESTA

Ricorso Juve: "Violato giusto processo. Plusvalenze non generano alterazione del risultato"

È centrato su nove punti principali il ricorso in 99 pagine presentato dal club bianconero al Collegio di garanzia del Coni contro i -15 in classifica

03 Mar 2023 - 21:29
 © Getty Images

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L'accusa di "alterazione del risultato sportivo" è per la Juve, "infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione" del processo per le plusvalenze. È uno dei punti fondamentali del ricorso del club bianconero al Collegio di garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti in classifica, contenuto nelle 99 pagine, di cui l'ANSA ha preso visione. La Juve sottolinea che la condanna si lega a un'"infrazione mai contestata" e la valuta infondata perché "le plusvalenze da operazioni cosiddette incrociate comportamento un beneficio di tipo meramente finanziario ma non producono alcuna liquidita', utilizzabile ad esempio in una campagna acquisti".

È centrato su nove punti principali il ricorso in 99 pagine presentato dalla Juventus al Collegio di garanzia dello Sport contro la sentenza della Corte d'appello federale della Figc sulle plusvalenze fittizie. Ed è proprio sulle accuse che la difesa si concentra, sostenendo in primis che la revocazione che ha portato al nuovo giudizio d'appello era inammissibile in quanto basata su elementi probatori - gli atti dell'inchiesta della
Procura di Torino - che non avrebbero avuto i connotati di plusvalenze fittizie e rilevando poi che la Corte d'appello ha giudicato su tali elementi "per creare un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti", "violando il principio del giusto processo e del diritto di difesa". In sostanza, nella speranza che il Collegio, potendo giudicare solo su errori procedurali e non sul merito, accolga le tesi Juve, il ricorso sostiene che la corte ha formulato nuove accuse senza dare diritto di difesa; che il 'sistema fraudolento' non era legato ai fatti; che al club è stata attribuita la violazione della lealtà sportiva, quando invece il capo di imputazione era l'articolo 6; e che l' "alterazione del risultato sportivo" citata nella sentenza non può essere legata alle plusvalenze.

Alla lettura della motivazione della sentenza di condanna alla penalizzazione di 15 punti in classifica, oltre alle squalifiche per l'ex presidente, Andrea Agnelli, ed ex dirigenti, la società bianconera ha compreso - si afferma sempre nel ricorso - che avrebbe dovuto difendersi non per la conclusione delle 15 compravendite contestate per presunti valori gonfiati, ma per aver realizzato un "sistema fraudolento", che sarebbe 'provato' da parte della Procura federale da elementi estranei al processo, come la cosiddetta fattura 'nascosta' all'Olympique Marsiglia e anche lo scambio Arthur-Pjanic tra la società bianconera e il Barcellona. Quest'ultimo caso, sottolinea la difesa, è citato per otto volte nella motivazione, dove invece non sarebbero analizzate le 15 operazioni oggetto del deferimento. Inoltre, tali operazioni non sarebbero mai state valutate dalla Corte ma inglobate invece nella motivazione in un "sistema fraudolento in partenza", che avrebbe portato ad alterazioni sul piano contabile, determinando "l'inevitabile alterazione del risultato sportivo" e portando alla condanna per violazione dell'art.4 del Codice di giustizia sportiva della Figc e non per violazione dell'art.32. Inoltre, la penalizzazione di 15 punti è in base alla fattispecie dell'art.4, che nel deferimento è stata contestata solo alle persone fisiche e non alla Juventus, che doveva rispondere per l'art.6, come responsabilità della società per fatti dei suoi esponenti, peraltro mai citato nella sentenza.

La difesa sottolinea tra l'altro che le operazioni contestate avrebbero inciso solo sul 3,6% del totale dei ricavi del club nel triennio 2018-2021. Secondo la Juventus, in camera di Consiglio la Corte ha pertanto "deliberato su un nuovo ed autonomo thema decidendum, senza contraddittorio con i deferiti", per di più "nella sede straordinaria del processo di revocazione". Se la difesa fosse stata a conoscenza di tale aspetto, avrebbe potuto dimostrare ad esempio, si sottolinea nel ricorso, che "le plusvalenze da operazioni incrociate comportano benefici solo finanziari ma non producono liquidità".

Anche il proscioglimento delle altre società coinvolte nelle presunte 'plusvalenze fittizie', secondo la Juve, appare "contraddittorio e immotivato" a fronte alla condanna della stessa società bianconera.

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