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LA DECISIONE

Roma: festeggiamenti post-derby, Mancini multato di 5.000 euro

Così ha deciso il Giudice Sportivo dopo che la Procura della Figc gli ha passato gli atti

09 Apr 2024 - 16:45

Il Giudice Sportivo, dopo che in mattinata aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Figc, ha sanzionato con una multa di 5.000 euro Gianluca Mancini per l'episodio di fine derby di Roma, quando il difensore giallorosso è andato un po' oltre nei festeggiamenti, sventolando una bandiera della Lazio con l'effigie di un topo. Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi.

La procura Figc aveva aperto lunedì un'indagine sul gesto di Mancini. In mattinata Gerardo Mastrandrea, chiedendo un supplemento su quanto successo al fischio finale di Roma-Lazio, aveva rivendicato l'acquisizione di eventuali atti di inchieste aperte di ufficio, sottolineando che la competenza a decidere è del Giudice Sportivo in quanto si tratta di fatti avvenuti "in occasione dello svolgimento della gara"

"Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa", aveva detto il difensore giallorosso ai canali ufficiali della Roma dopo il match, ma il suo gesto, pur essendo durato poco, non poteva passare inosservato. 

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO
"Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma);

delibera

di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l'ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei con-fronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".

SUPPLEMENTO DI INDAGINE PER I CORI RAZZISTI
"Il Giudice sportivo,

Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;

con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

- cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
- coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
- coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara".

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