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La Lega di Serie B ha respinto il ricorso del Cagliari sul risultato della gara contro il Modena del 3 febbraio scorso, omologando il 2-0 a favore dei padroni di casa. Il reclamo dei sardi era stato presentato per il "giallo" sulla mancata espulsione di Zappa dopo l'ammonizione del giocatore all'88' minuto della partita del Braglia. Dal campo era sembrato che al 47' il calciatore fosse già stato punito con un cartellino giallo, ma nel referto del direttore di gara tale ammonizione non risulta.
Il Cagliari aveva chiesto in via preliminare la sospensione dell'omologazione del risultato in attesa della definizione del giudizio. E in via istruttoria l'acquisizione della prova testimoniale dell'arbitro Daniele Perenzoni e dei tesserati Gabriele Zappa e del team manager Alessandro Steri e dei documenti e dei filmati della gara. Ora la pronuncia della Lega B per una questione meramente formale. Il Modena aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso per l'articolo del regolamento secondo cui "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si e' svolta la gara alla quale si riferisce".
Questo adempimento - spiega la Lega B - e' previsto come condizione processuale per l'ammissibilita' del ricorso. "Risulta agli atti - spiega la Lega - che tale adempimento non e' stato posto in essere dal Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedi' 6 febbraio 2023. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facolta' o una opzione, bensi' un onere tassativo della parte reclamante".